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Addita => Specula Mundis => Topic aperto da: StM - Aprile 30, 2008, 14:31:47
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Non sarà più obbligatorio l'impianto in ogni caso dell'embrione fecondato, come da legge 40/2004.
http://www.repubblica.it/2008/04/sezioni/cronaca/guida-fecondazione/guida-fecondazione/guida-fecondazione.html
Quello che mi preoccupa è che si parla di decreto, ma andrà ratificato dal parlamento (che, oh guarda, ha tutt'altra maggioranza). Perché i giornali devono essere sempre così sensazionalistici?
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è un decreto ministeriale, ovvero un atto amministrativo previsto dalla legge 40 per dettare delle linee guida. niente parlamento quindi.
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è un decreto ministeriale, ovvero un atto amministrativo previsto dalla legge 40 per dettare delle linee guida. niente parlamento quindi.
Cioè il parlamento non serve?
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in questo caso no, perchè la legge demanda al ministero di emanare (con decreto ministriale appunto) tali linee guida.
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in questo caso no, perchè la legge demanda al ministero di emanare (con decreto ministriale appunto) tali linee guida.
Allora condivido l'entusiasmo di Repubblica :sisi:
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Infatti se non ricordo male non era la legge 40 a proibire esplicitamente la diagnosi preimpianto, ma una direttiva ministeriale uscita qualche tempo dopo firmata Girolamo Sirchia.
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A quanto pare l'abolizione avrà vita breve.
«e' la volonta' di questa maggioranza»
Fecondazione assistita: Giovanardi, cambieremo le direttive della Turco
Il sottosegretario alla Famiglia: «Non può, con una circolare, modificare una norma approvata dal Parlamento»
ROMA - Ancora polemiche politiche sulla legge sulla fecondazione assistita. «Il governo e la maggioranza hanno approvato la legge 40, confermata da un referendum. Quindi, la volontà di questa maggioranza è cambiare la circolare della Turco». Lo annuncia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Famiglia Carlo Giovanardi. Livia Turco, ex ministro della Salute, «non può, con una circolare, modificare una norma approvata dal Parlamento- sottolinea Giovanardi, a margine di un incontro del Forum delle Associazioni familiari - e confermata da un referendum popolare. Siamo in uno Stato di diritto, è il Parlamento che decide».
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Non sapete quanto mi faccia girare le palle il continuo invocare al referendum del 2005 come una vittoria.
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Chi l'avrebbe mai detto :chebotta:
Comunque mi piace che queste leggi abbiano basi così solide, vista l'importanza che gli viene data... una entra in ospedale alla mattina a farsi fare la diagnosi preimpianto e mentre è lì che prelevano campioni si decide che non si può più fare. Figata.
(io le chiamerei "leggi bandierina", tanto per ricordare al popolo chi è che governa... poi nel retrobottega le differenze non esistono)
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Chi l'avrebbe mai detto :chebotta:
Comunque mi piace che queste leggi abbiano basi così solide, vista l'importanza che gli viene data... una entra in ospedale alla mattina a farsi fare la diagnosi preimpianto e mentre è lì che prelevano campioni si decide che non si può più fare. Figata.
(io le chiamerei "leggi bandierina", tanto per ricordare al popolo chi è che governa... poi nel retrobottega le differenze non esistono)
Esattamente.
Poi a quanto mi risulta le diagnosi preimpianto non sono esplicitamente vietate dalla 40/2004, ma è stata proprio una circolare ministeriale di Girolamo Sirchia ad applicare tale interpretazione.
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ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
posto che giovanardi è giovanardi e sulla scala evolutiva sta parecchio in basso, e che cerca - mentendo - di mascherare la falcdia dei provvedimenti presi dalla turco motivata da integralismo con ragioni pseudo giuridiche, la questione si muove sulla contradditorietà delle norme che ho postato.
la turco aveva dato attuazione alle sentenze che hanno stabilito la liceità della procedura, comunque.