http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#171Il testo della 633/1941 con le modifiche fino al 2008 (dopo non dovrebbero esserne intervenute ulteriori di rilievo).
Per poter parlare di reato deve ovviamente esserci una norma che sanzioni espressamente una condotta. Per le norme penali vige il divieto di interpretazione analogica. Le norme che ci interessano sono il 171 bis e il 171 ter.
Il primo riguarda i programmi per elaboratore e il secondo varie opere dell'ingegno (musica,film,opere multimediali,letterarie ecc.).
In entrambi i casi è palese come manchi il riferimento al semplice download.
1-caso 171 ter (varie opere dell'ingegno)
La riforma Urbani era stata contestata per aver sostituito la locuzione "a scopo di lucro"con "per trarne profitto". Attualmente è tornato lo scopo di lucro,è stato eliminato il riferimento alla semplice detenzione ed è rimasta la precisazione per uso non personale. Non vi sono dubbi quindi che il semplice download/detenzione di musica e film non costituisca reato, ma possa al limite portare all'applicazione di una sanzione amministrativa (non penale, nessun reato)pari al doppio del valore commerciale del bene tutelato.
2-caso 171 bis (programmi per elaboratore)
Intanto una rom non è un programma per "elaboratore" di per sé, quindi stante il divieto di analogia nel penale dovrebbe ricadere nel 171 bis, anche se trovo difficile applicare pure questo... Lo stesso vale per una Iso per console. Chiaramente chi ha fatto la riforma non ha pensato ad aggiungere programmi per elaboratore "o per altri dispositivi blah blah".
Tralasciando questi aspetti prendiamo l'esempio di un gioco per pc visto che comporta meno problemi interpretativi. Si parla di "per trarne profitto" quindi secondo alcuni (ma non sono d'accordo) il dolo del profitto starebbe anche nel risparmio derivante dal non comprare il bene. Manca però anche in questo caso un riferimento al "download". La nozione di duplicazione abusiva, sempre per il divieto di analogia penale, non ricomprende senz'altro la concezione diversa di download: e comunque basta il riferimento alla detenzione per scopo imprenditoriale/commerciale a vanificare una diversa interpretazione anche in questo caso.
Chiaramente anche in questo caso si commette un illecito amministrativo
Scusate il pistolotto
